Art. 13

In vigore dal 18 feb 1972
Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale. Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. La domanda deve essere pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio del medico provinciale ed in quello del comune. Il decreto di trasferimento richiama quello di autorizzazione ed indica il nuovo locale in cui sarà ubicato l'esercizio farmaceutico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-13

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