Art. 12

In vigore dal 18 feb 1972
L'art. 32 del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente: "Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all'esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l'esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l'esercizio stesso. Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall'ufficio del medico provinciale".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-12

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