Art. 7
In vigore dal 18 feb 1972
Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine di valutazione conseguito da ciascuno di essi, risultante dalla somma:
a) dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli;
b) dei punti conseguiti nella prova pratica;
c) dei punti conseguiti nella prova orale.
I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione.
A parità di punti nella graduatoria sono osservate le preferenze stabilite nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, integrato dall' del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-7