Art. 2
In vigore dal 18 feb 1972
La pianta organica deve indicare:
a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all' della legge 2 aprile 1968, n. 475;
b) le sedi farmaceutiche;
c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;
d) il numero delle farmacie esistenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-2