Art. 2

In vigore dal 18 feb 1972
La pianta organica deve indicare: a) la popolazione del comune ed il numero delle farmacie che il comune deve avere in base all' della legge 2 aprile 1968, n. 475; b) le sedi farmaceutiche; c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche; d) il numero delle farmacie esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo