Art. 6
In vigore dal 18 feb 1972
Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il medico provinciale trasmette al Ministero della sanità un elenco contenente il nome, cognome, data di nascita e residenza dei concorrenti.
Il Ministero accerta il numero dei concorsi ai quali ciascun concorrente ha presentato domanda e restituisce al medico provinciale l'elenco indicato al primo comma, corredato dalle indicazioni risultanti dall'albo nazionale dei titolari di farmacia, utili per l'espletamento del concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-6