Art. 9

In vigore dal 18 feb 1972
Il medico provinciale approva con provvedimento definitivo la graduatoria e la comunica ai concorrenti assieme alla sede assegnata, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve altresì contenere l'invito rivolto ai concorrenti medesimi di far pervenire entro trenta giorni dalla data di ricezione della lettera; la dichiarazione di accettazione o di rinunzia, con l'avvertenza che, in caso di mancata accettazione della sede assegnata entro l'anzidetto termine, non si può optare per altre sedi. Entro lo stesso termine, l'assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l'esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall'assegnatario, può autorizzare il deposito della somma presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta. Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione. Intervenuta l'accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all'interessato non meno di trenta giorni prima.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-9

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