Art. 11

In vigore dal 18 feb 1972
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli , il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione. Questo deve indicare: a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale; b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata; c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio; d) eventuale indennità di residenza. Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-11

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