Art. 11
In vigore dal 18 feb 1972
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli , il medico provinciale emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all'esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l'ha rilasciata;
c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l'esercizio;
d) eventuale indennità di residenza.
Copia del provvedimento è trasmessa all'intendenza di finanza e all'ordine provinciale dei farmacisti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-11