Art. 3
In vigore dal 18 feb 1972
Il concorso per il conferimento delle sedi farmaceutiche, previste dall' della legge 2 aprile 1968, n. 475, è indetto dal medico provinciale.
Il bando di concorso deve indicare:
a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l'ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza con la modalità indicata dall', ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475;
c) l'ammontare della tassa di concessione governativa;
d) l'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'art. 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dall' della legge citata;
e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli , ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile;
f) i titoli e documenti richiesti per il concorso;
g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia, entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-3