Art. 17

In vigore dal 18 feb 1972
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, i titolari di farmacia e gli eredi di titolari deceduti le cui farmacie non fossero state ancora conferite per concorso alla predetta data, con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione, possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista inscritto all'albo professionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-17

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