Art. 18
In vigore dal 18 feb 1972
L'albo nazionale dei titolari di farmacie è costituito in base alle seguenti norme:
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani comunicherà al Ministero della sanità l'elenco dei farmacisti iscritti agli albi degli ordini provinciali e, per ciascuno di essi, i seguenti dati:
a) luogo e data di nascita;
b) residenza;
c) università o istituto e data in cui è stato conseguito il titolo di studio;
d) luogo e data dell'abilitazione professionale.
Entro il termine di cui al comma precedente e successivamente entro il 30 dicembre di ogni anno, i medici provinciali comunicheranno l'elenco dei titolari di farmacie della rispettiva provincia, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, data e luogo di nascita, data del conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale, nonché indicazione della farmacia in cui è titolare con gli estremi di ubicazione della stessa, della sede farmaceutica di pertinenza e dell'autorizzazione dell'esercizio.
L'albo è aggiornato:
a) in base ai rapporti mensili dei medici provinciali, contenenti per ogni titolare le notizie indicate al secondo comma del presente articolo, nonché la farmacia di cui è titolare con gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della sede farmaceutica di pertinenza;
b) in base ad analogo rapporto dell'ordine provinciale dei farmacisti da trasmettersi entro tre mesi tramite la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.
La Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ha la facoltà di pubblicare a stampa l'albo nazionale dei titolari di farmacia.
Il farmacista è tenuto all'iscrizione all'albo dei farmacisti della provincia in cui ha sede la farmacia di cui è titolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1971
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972
Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 36. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-21;1275#art-18