Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo III

Art. 15

In vigore dal 29 set 1971
I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti: a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato; b) annualità dovute dallo Stato; c) in cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario; d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità; e) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado; f) in beni immobili liberamente disponibili; g) in altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione. I depositi fruttiferi debbono essere contenuti in misura idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-15

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