Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 29 set 1971
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita la vigilanza sull'ente e può ordinare ispezioni ed indagini sul suo funzionamento. Qualora siano accertate gravi irregolarità, sul funzionamento dell'ente può essere disposto, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la nomina di un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'ente con i poteri che saranno fissati nel decreto stesso e per una durata non superiore a tre mesi, prorogabile al massimo per un altro trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-12