Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 29 set 1971
Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il collegio dei sindaci è costituito da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
d) un rappresentante delle imprese mandanti.
Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo.
I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.
I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-10