Art. 10
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo II

Art. 10

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In vigore dal 29 set 1971
Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il collegio dei sindaci è costituito da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero del tesoro; c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio; d) un rappresentante delle imprese mandanti. Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo. I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale. I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili. I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-10