Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 10
10 / 20In vigore dal 29 set 1971
Le funzioni di controllo sono esercitate da un collegio dei sindaci nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il collegio dei sindaci è costituito da:
a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lo presiede;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) due rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
d) un rappresentante delle imprese mandanti.
Per ciascun membro del collegio è nominato un supplente il quale sostituisce in caso di assenza o impedimento il membro effettivo.
I rappresentanti di cui ai punti c) e d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.
I sindaci esercitano le loro funzioni in conformità degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.
I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-10