Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 29 set 1971
Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno ogni bimestre su convocazione del presidente, mediante avviso da inviarsi con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.
In caso di assoluta urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni e la convocazione con lettera raccomandata può essere sostituita da convocazione telegrafica contenente l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare.
Il consiglio di amministrazione si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti o il collegio dei sindaci.
Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
In caso di parità prevale il volo del presidente.
Il consiglio di amministrazione, sentito l'interessato, propone al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la sostituzione dei membri che, per quattro sedute consecutive e senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni del consiglio stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-5