Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 29 set 1971
Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composto dal presidente dell'ente e dai seguenti membri:
a) otto rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
b) quattro rappresentanti delle imprese mandanti;
c) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) un rappresentante del personale dell'ente designato tra il personale stesso, con votazione da effettuarsi tra il personale di ruolo e fuori ruolo.
I rappresentanti di cui ai punti a) e b) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale tra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.
Qualora le associazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sarà stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facoltà di provvedere direttamente.
Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidente, scegliendone uno tra i consiglieri di cui al punto a) ed uno tra i consiglieri di cui al punto b).
I vice presidente esercitano anche le funzioni che vengono ad essi attribuite di volta in volta dal consiglio di amministrazione per incarichi particolari.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-4