Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo II

Art. 8

In vigore dal 29 set 1971
Il comitato esecutivo: 1) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione ed esamina le questioni ad esso demandate dal consiglio medesimo e dal presidente per il migliore funzionamento dell'ente; 2) delibera sull'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione in conformità dell' ad eccezione degli investimenti immobiliari; 3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione; 4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonché sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti; 5) delibera sui provvedimenti concernenti il personale ad esso demandati dal consiglio di amministrazione; 6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio; 7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-8

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