Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 29 set 1971
Il comitato esecutivo:
1) esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione ed esamina le questioni ad esso demandate dal consiglio medesimo e dal presidente per il migliore funzionamento dell'ente;
2) delibera sull'impiego dei fondi secondo il piano di investimenti predisposto dal consiglio di amministrazione in conformità dell' ad eccezione degli investimenti immobiliari;
3) esamina i bilanci preventivi e consuntivi dell'ente e le relazioni del direttore generale, da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;
4) delibera sulla cancellazione, riduzione, surrogazione e frazionamento di ipoteche iscritte a garanzia dell'ente e sugli annotamenti relativi nonché sullo svincolo di cauzioni e sulla rinuncia, proroga e rateizzazione dei crediti;
5) delibera sui provvedimenti concernenti il personale ad esso demandati dal consiglio di amministrazione;
6) esamina, in genere, tutte le proposte da sottoporre alla approvazione del consiglio;
7) esercita tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi, decreti e regolamenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-8