Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 29 set 1971
Il comitato esecutivo è composto:
a) dal presidente dell'ente;
b) dai vice presidenti;
c) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
d) da un consigliere di amministrazione, eletto dal consiglio stesso.
Esso è convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due membri o il collegio dei sindaci.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
L'avviso di convocazione, indicante il luogo, il giorno e la ora della riunione e le questioni da trattare, è inviato dal presidente almeno tre giorni prima, salvo il caso di assoluta urgenza, in cui la convocazione deve essere fatta telegraficamente almeno ventiquattro ore prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-7