Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo II

Art. 11

In vigore dal 29 set 1971
Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fra il personale dell'ente avente qualifica di direttore superiore. Il consiglio di amministrazione può altresì nominare persona estranea all'ente purchè sia provvista dei requisiti di carattere, generale previsti per il personale di ruolo dell'ENASARCO - fatta eccezione del limite massimo di età - del diploma di laurea ed abbia particolare esperienza nel campo delle attività previdenziali ed assistenziali. Il direttore generale dirige i servizi dell'ente, ne sovraintende e ne regola il funzionamento, sovraintende al personale, ne cura la disciplina ed esercita le attribuzioni conferitegli dai regolamenti dell'ente e dagli organi di amministrazione. Il direttore generale esercita tutte le funzioni ad esso espressamente delegate dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'ente. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fa parte di tutti i comitati di cui al punto 15) del precedente e riferisce annualmente in sede di preventivo e consuntivo sulla gestione dell'ente. Lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e quello di quiescenza del direttore generale sono stabiliti mediante delibera del consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro. Il direttore generale non può essere mantenuto in servizio oltre il 65° anno di età.
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