Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo II

Art. 3

In vigore dal 29 set 1971
Il presidente è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sulla base di una terna di nomi proposta dal consiglio di amministrazione che provvede in merito in occasione della sua prima riunione. Il presidente viene scelto al di fuori dei componenti del consiglio di amministrazione e può essere riconfermato. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza dell'ente; b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, determinando le materie da portare alla loro discussione; c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo; d) firma gli atti e documenti che comportino impegni per l'ente con facoltà di delegare, per il compimento di determinati atti, la legale rappresentanza dell'ente al direttore generale ed a funzionari appositamente, di volta in volta, designati. Il presidente può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica, o per determinati atti la legale rappresentanza dell'ente a uno dei vice presidente; e) esercita le altre attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente nominato tra i consiglieri di cui al punto a) del successivo e in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro vice presidente. Nel caso in cui la carica di presidente si sia resa vacante nel corso del quadriennio, il consiglio di amministrazione propone la terna di nomi, di cui al primo comma del presente articolo, nella sua prima riunione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-3

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