Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 29 set 1971
Gli esercizi finanziari dell'ente vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun esercizio debbono essere compilati, a cura del direttore generale, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, quest'ultimo con la situazione patrimoniale alla fine dello esercizio. Qualora siano stati istituiti fondi speciali o gestioni separate, devono essere compilati per essi bilanci distinti.
I bilanci, corredati dalle relazioni del direttore generale, sono sottoposti dopo l'esame del comitato esecutivo, unitamente alle relazioni del collegio dei sindaci, al consiglio di amministrazione che deve deliberare sul bilancio di previsione entro il 30 novembre precedente l'esercizio considerato e sul bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'esercizio cui si riferisce.
I bilanci, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio dei sindaci, saranno trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-17