Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo IV
Art. 20
In vigore dal 29 set 1971
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in mancanza di esse ai principi generali del diritto vigente.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-20