Art. 20
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo IV

Art. 20

20 / 20
In vigore dal 29 set 1971
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge ed in mancanza di esse ai principi generali del diritto vigente. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale DONAT-CATTIN
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-20