Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 29 set 1971
L'ente può istituire, ai sensi dell', punto 10), fondi di riserva per le singole gestioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-18