Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 29 set 1971
In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo e il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali alla data di scioglimento.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-19