Art. 19
Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercioTitolo IV

Art. 19

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In vigore dal 29 set 1971
In caso di scioglimento dell'ente il liquidatore, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà alla liquidazione dell'attivo e alla estinzione del passivo e il patrimonio netto risultante a liquidazione chiusa sarà attribuito agli iscritti, salvo che la legge non disponga altrimenti, in proporzione ai saldi dei conti individuali alla data di scioglimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-19