Statuto Ente nazionale assistenza agenti rappresentanti commercio›Titolo III
Art. 15
15 / 20In vigore dal 29 set 1971
I fondi liquidi dell'ente devono essere investiti:
a) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) in cartelle o titoli equiparati degli istituti esercenti il credito fondiario;
d) in depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
e) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;
f) in beni immobili liberamente disponibili;
g) in altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione.
I depositi fruttiferi debbono essere contenuti in misura idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-04;756#art-sen-15