Accordo

Art. 8

Riconoscimento di qualifiche professionali

In vigore dal 29 apr 1971
Riconoscimento di qualifiche professionali Per quei lavoratori italiani che si dichiarino qualificati agli effetti del riconoscimento previsto dal "Tradesmen's Rights Regulation Act 1946-58", le Autorità australiane provvederanno a che: (a) siano accertate le loro specializzazioni professionali o le loro speciali qualifiche richieste dalle norme vigenti in Australia per la qualifica professionale di cui si tratta; e (b) sia fatto loro conoscere, per iscritto, quale grado di riconoscimento delle loro qualifiche professionali possono attendersi di ricevere al loro arrivo in Australia. Se un lavoratore italiano non compreso fra quelli indicati nel primo comma del presente articolo presenta alle competenti Autorità australiane in Italia prove della propria qualifica professionale e chiede il parere di queste Autorità circa le possibilità di accettazione in Australia di queste sue qualifiche per essere impiegato in Australia secondo tali qualifiche, le Autorità australiane gli forniranno il parere richiesto in aggiunta alle altre informazioni di cui all' del presente Accordo e, ove necessario, lo informeranno di quanto altre egli dovrà inoltre compiere allo scopo di ottenere in Australia il riconoscimento della propria qualifica professionale. Il Governo australiano riconosce l'importanza che il Governo italiano annette al fatto che i lavoratori italiani che emigrano in Australia siano in grado di fruire al massimo dei vantaggi delle proprie qualifiche professionali, e si dichiara d'accordo di dover interporre i suoi buoni uffici a che le qualifiche italiane siano preventivamente riconosciute in Australia nell'ambito della legislazione e della prassi australiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-8

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