Accordo
Art. 6
Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro
In vigore dal 29 apr 1971
Emigrazione a seguito di intese dirette fra datori e prestatori di lavoro
I datori di lavoro in Australia, che siano stati a ciò autorizzati dalle Autorità australiane, possono chiedere alle Autorità italiane in Australia o in Italia di assisterli per reclutare in Italia per intesa diretta lavoratori da impiegare in Australia.
In ogni singolo caso le Autorità australiane otterranno dal datore di lavoro, per iscritto, e forniranno alle Autorità italiane, i termini e le condizioni di lavoro offerte, ivi incluse informazioni sulle spese di viaggio, le mansioni da svolgere, le tariffe salariali, le ore di lavoro (ivi incluse quelle di lavoro straordinario), le sistemazioni previste per l'alloggio, ogni agevolazione concessa al lavoratore e alla di lui famiglia e le condizioni di lavoro e di vita nella zona ove il lavoratore sarà impiegato.
Le Autorità italiane comunicheranno alle Autorità australiane e al datore di lavoro in ogni singolo caso:
(a) l'accettabilità o meno dei termini e condizioni di lavoro) offerti, e
(b) gli adempimenti richiesti in merito al reclutamento dei lavoratori.
Le Autorità italiane agevoleranno i contatti fra le Autorità australiane in Italia e i lavoratori interessati ad offerte dei datori di lavoro australiani e, ove richiesto dalle Autorità australiane in Italia, daranno assistenza alle operazioni di reclutamento previste nel presente articolo.
Le condizioni e i benefici specificati in altri articoli del presente Accordo si applicano ai lavoratori di cui si fa cenno nei precedenti commi del presente articolo e ai loro familiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-6