Accordo

Art. 4

Agevolazioni di stabilimento

In vigore dal 29 apr 1971
Agevolazioni di stabilimento I cittadini italiani, all'atto del loro ingresso in Australia per risiedervi, avranno diritto ad un trattamento e ad agevolazioni di stabilimento non meno favorevoli di quelli accordati dalle leggi australiane a cittadini di altri Paesi dell'Europa continentale ammessi in Australia in qualità di immigranti. Se una sistemazione temporanea sarà fornita dalle Autorità australiane ai cittadini italiani ammessi in Australia in qualità di immigranti provenienti dall'Italia o da qualsiasi altro paese, tale sistemazione avverrà in ostelli gestiti dalla Commonwealth Hostels Ltd. oppure verrà fornita un'altra sistemazione altrettanto soddisfacente in base a quanto sarà concordato tra i due Governi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-4

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