Accordo
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 29 apr 1971
Accordo di emigrazione e stabilimento tra l'Italia e l'Australia con scambio di note ed intesa relativa all'emigrazione assistita (Canberra, 26 settembre 1967).
ACCORDO DI EMIGRAZIONE E STABILIMENTO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE AUSTRALIANA.
Il Governo, della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione Australiana,
Desiderosi di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e cooperazione già esistenti fra di loro,
Considerati i mutamenti intervenuti nella situazione economica dei Paesi dal momento dell'entrata in vigore delle tuttora esistenti intese per l'emigrazione di cittadini italiani in Australia,
Desiderosi, date tali mutate circostanze, di stabilire altre misure relative non solo all'emigrazione di cittadini italiani in Australia ma anche all'impiego e allo stabilimento dei cittadini di uno dei due Paesi nell'altro,
Convinti che un accordo su tali argomenti possa servire l'interesse comune dei popoli dei due Paesi e promuovere il loro progresso economico e sociale,
Hanno concordato quanto segue:
Definizioni
Nel presente Accordo, e a meno che nel contesto non sia altrimenti disposto:
(a) il termine "Paese" indica l'Italia o l'Australia;
(b) il termine "Australia" indica il territorio comprendente gli Stati ed i Territori della Federazione australiana;
(c) il termine "lavoratore italiano" indica un cittadino italiano che desideri emigrare, o che sia emigrato, in Australia con l'intenzione di esercitarvi un'attività lavorativa, e include le persone svolgenti attività in proprio;
(d) il termine "capofamiglia" indica un cittadino italiano da cui dipendano finanziariamente il coniuge o i figli;
(e) il termine "famiglia" indica il capofamiglia, il coniuge del capofamiglia, i figli (ivi inclusi i figli adottivi, i figliastri, affiliati, e figli naturali) di un capofamiglia, i nipoti di un capofamiglia, i genitori di un capofamiglia e del suo coniuge, i fratelli e le sorelle di un capofamiglia e del suo coniuge, e i coniugi e i figli di questi fratelli e sorelle;
(f) il termine "cittadino australiano" indica una persona in possesso della cittadinanza australiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Australia;
(g) il termine "cittadino italiano" indica una persona in possesso della cittadinanza italiana secondo le leggi che sono o saranno in vigore in Italia;
(h) il termine "residente in Australia" indica una persona che abbia il proprio domicilio in Australia e che abbia il diritto di rimanere in Australia a tempo indefinito;
(i) il termine "residente in Italia" indica una persona che abbia il proprio domicilio permanente in Italia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-1