Accordo

Art. 3

Forme di emigrazione

In vigore dal 29 apr 1971
Forme di emigrazione L'emigrazione di cittadini italiani verso l'Australia si attuerà per: (a) atti di chiamata presentati alle Autorità australiane da residenti in Australia; (b) intese dirette fra cittadini italiani e datori di lavoro australiani; (c) domande presentate direttamente alle Autorità australiane; e (d) speciali programmi di emigrazione come previsti dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-3

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