Accordo

Art. 7

Emigrazione spontanea

In vigore dal 29 apr 1971
Emigrazione spontanea Le domande di emigrazione in Australia potranno essere presentate alle Autorità australiane in Italia da persone residenti in Italia. Le Autorità italiane agevoleranno i contatti tra le Autorità australiane in Italia ed i cittadini italiani che intendano emigrare verso l'Australia e che siano in possesso di speciali qualifiche, ivi compresi titoli di studio professionali o diplomi o altri certificati di addestramento professionale, o che desiderino stabilire una propria attività di affari in Australia. In aggiunta alle informazioni previste all' del presente Accordo, le Autorità australiane forniranno alle persone di cui al primo comma del presente articolo ogni informazione in merito alle loro possibilità di impiego in Australia, tenendo presente la loro preparazione professionale, i loro titoli di studio, diplomi o certificati di addestramento professionale. Le condizioni menzionate in altri articoli del presente Accordo saranno applicabili alle persone di cui ai precedenti commi di questo articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-7

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