Accordo

Art. 10

Visti

In vigore dal 29 apr 1971
Visti Le Autorità australiane: (a) ove un visto venga accordato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, rilasceranno tale visto gratuitamente; (b) ove un visto venga negato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, su richiesta del Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero italiano degli Affari Esteri, comunicheranno a quest'ultimo verbalmente le ragioni di tale diniego.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-10

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