Accordo
Art. 10
Visti
In vigore dal 29 apr 1971
Visti
Le Autorità australiane:
(a) ove un visto venga accordato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, rilasceranno tale visto gratuitamente;
(b) ove un visto venga negato a un cittadino italiano che intenda emigrare in Australia, su richiesta del Direttore Generale dell'Emigrazione e degli Affari Sociali del Ministero italiano degli Affari Esteri, comunicheranno a quest'ultimo verbalmente le ragioni di tale diniego.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-10