Accordo
Art. 15
Diritto al lavoro
In vigore dal 29 apr 1971
Diritto al lavoro
I lavoratori italiani o le loro famiglie residenti in Australia avranno diritto alla libera scelta degli impieghi da assumere, delle professioni da esercitare o delle attività di commercio e degli affari da esplicare alla stessa stregua dei cittadini degli altri Paesi dell'Europa continentale che si recano in Australia in qualità di immigranti e in conformità a delle leggi o regolamenti australiani che riguardino l'accesso ad un impiego o l'esercizio di professioni e lo svolgimento di attività di commercio e di affari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-15