Accordo
Art. 18
Tutela degli interessi dei lavoratori italiani
In vigore dal 29 apr 1971
Tutela degli interessi dei lavoratori italiani
I lavoratori italiani avranno diritto, allo stesso modo dei lavoratori australiani, ad essere rappresentati davanti alla magistratura australiana nei procedimenti che sorgono da problemi inerenti al loro impiego o relativi a livelli salariali o a condizioni di lavoro. Ove non sia contrario a forme o pratiche vigenti, i lavoratori italiani, se lo desiderano, potranno richiedere la presenza di rappresentanti dell'Autorità consolare italiana durante i procedimenti.
Le Autorità australiane prenderanno ogni possibile misura per far si che le Autorità consolari italiane vengano informate, il più presto possibile, di ogni infortunio sul lavoro avvenuto in Australia che abbia causato la morte di lavoratori italiani e di ogni caso in cui lavoratori italiani abbiano contratto malattie soggette a denuncia, originate dalla natura del loro lavoro in Australia.
Gli aventi diritto di un lavoratore italiano morto in seguito ad infortunio sul lavoro possono nominare, oppure autorizzare un rappresentante consolare italiano in Australia a nominare in loro vece, rappresentanti legali per la tutela dei propri interessi in Australia. Le persone così designate, ove le leggi che sono o saranno in vigore lo consentano, possono comparire dinanzi alla magistratura australiana in nome e per conto degli aventi diritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-18