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Art. 21

Insegnamento delle lingue

In vigore dal 29 apr 1971
Insegnamento delle lingue Le Autorità australiane promuoveranno iniziative in Australia, ivi inclusa l'istituzione di corsi, per assistere i lavoratori italiani e le loro famiglie nell'apprendimento della lingua inglese. Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici nell'incoraggiare l'istituzione di classi speciali destinate a figli di lavoratori italiani, allo scopo di facilitare la loro integrazione nel sistema d'istruzione australiano. Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità consolari italiane circa ogni misura pratica diretta a fornire ai figli dei lavoratori italiani che lo desiderino la possibilità dell'insegnamento in lingua italiana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-21

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