Accordo
Art. 21
Insegnamento delle lingue
In vigore dal 29 apr 1971
Insegnamento delle lingue
Le Autorità australiane promuoveranno iniziative in Australia, ivi inclusa l'istituzione di corsi, per assistere i lavoratori italiani e le loro famiglie nell'apprendimento della lingua inglese. Le Autorità australiane interporranno i loro buoni uffici nell'incoraggiare l'istituzione di classi speciali destinate a figli di lavoratori italiani, allo scopo di facilitare la loro integrazione nel sistema d'istruzione australiano.
Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità consolari italiane circa ogni misura pratica diretta a fornire ai figli dei lavoratori italiani che lo desiderino la possibilità dell'insegnamento in lingua italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-21