Accordo

Art. 25

Stabilimento di imprese private

In vigore dal 29 apr 1971
Stabilimento di imprese private I cittadini di ciascuno dei due Paesi che si stabiliscono nel territorio dell'altro avranno gli stessi diritti dei cittadini dell'altro Paese di costituire società, imprese industriali e commerciali e di esercitare arti e mestieri, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-25

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