Accordo
Art. 29
Espropriazioni e requisizioni
In vigore dal 29 apr 1971
Espropriazioni e requisizioni
Procedimenti di espropriazione o di "resumption" per pubblica utilità o di requisizione nell'interesse nazionale di beni mobili o immobili di qualsiasi genere, situati in un Paese e di proprietà di un cittadino dell'altro o di una persona giuridica riconosciuta nell'altro, non saranno intrapresi nel caso in cui i procedimenti non sarebbero stati intrapresi se i beni oggetto della procedura fossero stati di cittadini o di persone giuridiche riconosciute nel Paese nel quale sono situati, o di cittadini o persone giuridiche riconosciute in qualsiasi terza nazione.
Il principio di parità di trattamento sarà applicato anche per quanto riguarda gli indennizzi sorgenti da tali procedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-29