Accordo

Art. 27

Libertà di culto e di associazione

In vigore dal 29 apr 1971
Libertà di culto e di associazione Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese, i cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, nel territorio dell'altro, dello stesso trattamento dei nazionali sia per quanto riguarda la libertà di religione, di associazione e di istruzione sia in particolare per quanto riguarda quella di intraprendere ricerche scientifiche e attività culturali, filantropiche e simili e di formare associazioni a tale scopo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-27

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