Accordo
Art. 27
Libertà di culto e di associazione
In vigore dal 29 apr 1971
Libertà di culto e di associazione
Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese, i cittadini di ciascuno dei due Paesi godranno, nel territorio dell'altro, dello stesso trattamento dei nazionali sia per quanto riguarda la libertà di religione, di associazione e di istruzione sia in particolare per quanto riguarda quella di intraprendere ricerche scientifiche e attività culturali, filantropiche e simili e di formare associazioni a tale scopo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-27