Accordo

Art. 24

Ingresso e soggiorno

In vigore dal 29 apr 1971
Ingresso e soggiorno I cittadini di ciascuno dei due Paesi potranno entrare, circolare liberamente, stabilirsi, o lasciare il territorio dell'altro in conformità delle leggi e dei regolamenti che sono o saranno in vigore nell'altro Paese e sempre che ciò non contrasti con gli interessi nazionali, ivi inclusi l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute pubblica e la difesa nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-24

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