Accordo
Art. 26
Protezione legale e accesso agli organi giudiziari
In vigore dal 29 apr 1971
Protezione legale e accesso agli organi giudiziari
I cittadini di ciascuno dei due Paesi e le persone giuridiche riconosciute in ciascuno dei due Paesi godranno nell'altro di un trattamento non meno favorevole di quello riservato rispettivamente ai cittadini di tale Paese e alle persone giuridiche riconosciute nello stesso Paese, per quanto riguarda:
(a) la costante tutela e sicurezza delle loro persone e dei
diritti garantiti dalla legge, e
(b) l'aiuto legale (gratuito patrocinio, ove previsto) e l'accesso a tutte le istanze giudiziarie.
Essi, a causa della loro nazionalità e della loro residenza o domicilio, o, nel caso di persone giuridiche, a causa del luogo ove abbiano ottenuto il loro riconoscimento, non saranno obbligati a depositi o garanzie per spese giudiziarie nei casi in cui tali depositi non siano richiesti rispettivamente ai cittadini del Paese o alle persone giuridiche riconosciute nel Paese in cui svolgono i procedimenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-26