Accordo
Art. 22
Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero
In vigore dal 29 apr 1971
Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero
Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità italiane nel promuovere quelle attività che possono agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nel nuovo ambiente e, congiuntamente con le Autorità italiane, faciliteranno e coordineranno le attività di organizzazioni pubbliche e private italiane ed australiane, specialmente di quelle operanti nel campo ricreativo, sportivo, artistico e culturale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-22