Art. 22 · Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero
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Art. 22

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Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero

In vigore dal 29 apr 1971
Adattamento all'ambiente ed uso del tempo libero Le Autorità australiane coopereranno con le Autorità italiane nel promuovere quelle attività che possono agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie nel nuovo ambiente e, congiuntamente con le Autorità italiane, faciliteranno e coordineranno le attività di organizzazioni pubbliche e private italiane ed australiane, specialmente di quelle operanti nel campo ricreativo, sportivo, artistico e culturale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-22