Accordo
Art. 30
Garanzie nei procedimenti penali
In vigore dal 29 apr 1971
Garanzie nei procedimenti penali
I cittadini di ciascuno dei due Paesi, in materia di procedimenti penali nei quali possano essere coinvolti sul territorio dell'altro, usufruiranno di tutte le garanzie di tutela giurisdizionale alle quali hanno diritto i nazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-30