Accordo

Art. 34

Istruzione

In vigore dal 29 apr 1971
Istruzione Ai cittadini di ciascuno dei due Paesi residenti nell'altro saranno accordate le stesse possibilità e le stesse agevolazioni concesse ai nazionali per frequentare scuole di ogni tipo e livello e le università; ad essi sarà anche accordato lo stesso trattamento riservato ai nazionali per quanto riguarda l'ammissione a scuole e università.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-34

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