Accordo

Art. 38

Entrata in vigore

In vigore dal 29 apr 1971
Entrata in vigore Il presente Accordo sarà ratificato ed entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma. Il presente Accordo resterà in vigore per cinque anni e continuerà ad essere in vigore fino a quando non vi sia posto termine secondo quanto stabilito dal comma successivo. Dopo che l'Accordo sia rimasto in vigore per cinque anni, ciascuna delle due Parti potrà notificare all'altra, per iscritto, il proprio desiderio di porre fine all'Accordo stesso. In tal caso, l'Accordo cesserà di avere effetto a partire dal centottantesimo giorno dalla data di comunicazione della notifica. In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro Governi hanno firmato a Canberra il presente Accordo addì ventisei settembre millenovecentosessantasette in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana FANFANI Per il Governo della Federazione australiana Paul HASLUCK B. M. SNEDDEN
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-38

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