Accordo
Art. 35
Sicurezza sociale
In vigore dal 29 apr 1971
Sicurezza sociale
Nell'ambito delle leggi che sono e saranno in vigore nel proprio territorio, ciascuno dei due Paesi provvederà a che i cittadini dell'altro, i quali si stabiliscono nel proprio territorio, ricevano le stesse provvidenze di sicurezza sociale e di assistenza governative previste per i propri cittadini e alle stesse condizioni che per i propri cittadini.
I due Governi continueranno lo studio della possibilità di giungere ad un accordo di reciprocità circa il pagamento delle prestazioni dei benefici previsti dai rispettivi sistemi di sicurezza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-35