Accordo

Art. 37

Commissione mista

In vigore dal 29 apr 1971
Commissione mista I due Governi, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, appena possibile prenderanno provvedimenti per la costituzione di una Commissione mista che: (a) si riunirà a richiesta di uno dei due Governi; (b) stabilirà il proprio regolamento; (c) formulerà raccomandazioni ai due Governi sulle modalità di funzionamento del presente Accordo; (d) studierà e informerà i due Governi di tutti i problemi, sollevati da ciascuno di essi, relativi al presente Accordo; (e) formulerà raccomandazioni su tutte le controversie relative alla interpretazione e alla applicazione del presente Accordo, che i due Governi sottoporranno al suo esame; (f) proporrà ai due Governi tutte quelle aggiunte e modifiche al presente Accordo che saranno ritenute necessarie; (g) esaminerà periodicamente lo sviluppo dell'emigrazione in seguito all'applicazione del presente Accordo; (h) esaminerà le questioni relative all'impiego, alle qualifiche professionali (come previsto dall') e all'insediamento dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Australia; e (i) esaminerà ogni altra questione la cui trattazione venga ad essa attribuita per mutuo accordo fra i due Governi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo