Accordo

Art. 36

Trasferimento di capitali

In vigore dal 29 apr 1971
Trasferimento di capitali I due Governi riconoscono che il principio di libertà sarà applicato per quanto concerne il trasferimento di capitali e nell'ambito delle rispettive politiche nazionali si adopereranno per il perseguimento di tale principio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-09;1430#art-a-36

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